1. Altri Stati, membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica o parti dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, potranno essere autorizzati ad aderire alla presente Convenzione. 2. Ogni domanda in tal senso dovra' essere comunicata al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura che la trasmettera' agli Stati contraenti almeno tre mesi prima della riunione del Comitato intergovernativo. 3. Il Comitato si riunira' in Comitato ad hoc per pronunciarsi su tale domanda. I suoi membri dovranno essere muniti, a tale scopo, di un esplicito mandato dei loro Governi. La decisione da prendere in un simile caso dovra' riunire la maggioranza dei due terzi degli Stati contraenti. 4. Tale procedura non potra' essere applicata se la maggioranza degli Stati di cui all'articolo 15 non avra' ratificato la presente Convenzione.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;965~art16 · fonte del testo

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