1. Considerando che il riconoscimento verte sugli studi compiuti e sui diplomi, titoli o gradi rilasciati negli istituti riconosciuti di uno Stato Contraente, il beneficio dei precedenti articoli 3, 4 e 5 viene acquisito da parte di ogni persona che abbia seguito tali studi od ottenuto tali diplomi, titoli o attestati, quali che siano la nazionalita' o lo statuto politico o giuridico dell'interessato. 2. Ogni cittadino di uno Stato Contraente che abbia ottenuto sul territorio di uno Stato non contraente uno o piu' diplomi, titoli o gradi simili a quelli definiti nei precedenti articoli 3, 4 e 5 puo' avvalersi di quelle disposizioni che gli sono applicabili, a condizione che i suoi diplomi, titoli o gradi siano stati riconosciuti nel suo paese d'origine, e nel paese in cui il cittadino desidera continuare i propri studi fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 20 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;965~art6 · fonte del testo

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