1. Gli Stati contraenti hanno la facolta' di denunciare la presente Convenzione. 2. La denuncia viene notificata mediante uno strumento scritto depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. 3. La denuncia acquista efficacia dodici mesi dopo la ricezione dello strumento di denuncia. Tuttavia le persone che abbiano beneficiato del dispositivo della presente Convenzione, che fossero in corso di studi sul territorio di uno Stato contraente che denuncia la Convenzione, potranno terminare il ciclo di studi iniziato.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;965~art19 · fonte del testo

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