[1]ARTICOLO V.

[2]1. Gli Stati parti della presente Convenzione si impegnano a consultarsi reciprocamente ed a collaborare fra di loro per risolvere tutti i problemi che potrebbero sorgere relativamente agli obiettivi della presente Convenzione od alla applicazione delle sue disposizioni. Le attivita' di consultazione e di collaborazione previste dal presente articolo possono inoltre essere intraprese grazie ad adeguate procedure internazionali nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed in conformita' della sua Carta. Tali procedure internazionali possono comprendere i servizi di organizzazioni internazionali appropriate, nonche' quelli di un comitato consultivo di esperti, come previsto dal paragrafo 2 del presente articolo. 2. Ai fini enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo, il Depositario, nel mese che seguira' la ricezione di una domanda proveniente da uno Stato parte, convochera' un comitato consultivo di esperti. Ogni Stato parte puo' designare un esperto in seno a detto comitato, le cui funzioni ed il cui regolamento interno sono enunciati nell'allegato che costituisce parte integrante della Convenzione. Il comitato consultivo comunichera' al Depositario un riassunto delle proprie constatazioni di fatto ove figureranno tutti i giudizi ed informazioni presentati al comitato nel corso delle sue deliberazioni. Il Depositario distribuira' il riassunto a tutti gli Stati parti. 3. Ogni Stato parte della presente Convenzione che abbia motivi di ritenere che un altro Stato parte agisca in violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni della Convenzione puo' presentare un reclamo presso il Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Tale reclamo deve essere accompagnato da tutte le informazioni pertinenti nonche' da tutti gli elementi di prova possibili a conferma della sua validita'. 4. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a collaborare ad ogni inchiesta che il Consiglio di Sicurezza potrebbe intraprendere, conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, sulla base del reclamo ricevuto dal Consiglio. Quest'ultimo comunica i risultati dell'inchiesta agli Stati parti. 5. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a venire in aiuto o a fornire il proprio appoggio, conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, ad ogni Stato parte che ne faccia richiesta se il Consiglio di Sicurezza decide che la detta parte ha subito un danno o rischia di subirlo in conseguenza di una violazione della Convenzione.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;962~artv · fonte del testo

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