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Amministrativo
Ratifica ed esecuzione della convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, con allegato, adottata a New York il 10 dicembre 1976 e aperta alla firma a Ginevra il 18 maggio 1977
Legge 29 novembre 1980, n. 962
- Aggiornato al
- 19 gennaio 1981
- Articoli
- 10
- Versioni storiche
- 12
- Art. iTRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. iiARTICOLO II. Ai fini dell'articolo primo, l'espressione "tecniche di modifica…
- Art. iiiARTICOLO III. 1. Le disposizioni della presente Convenzione non vietano la utilizzazione…
- Art. ivARTICOLO IV. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna ad adottare tutte le…
- Art. vARTICOLO V. 1. Gli Stati parti della presente Convenzione si impegnano a consultarsi…
- Art. viARTICOLO VI. 1. Ogni Stato parte della presente Convenzione puo' proporre degli…
- Art. viiARTICOLO VII. La presente Convenzione ha una durata illimitata.
- Art. viiiARTICOLO VIII 1. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il…
- Art. ixARTICOLO IX. 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati. Ogni…
- Art. xARTICOLO X. La presente Convenzione i cui testi francese, inglese, arabo, cinese…
