[1]ARTICOLO VI.

[2]1. Ogni Stato parte della presente Convenzione puo' proporre degli emendamenti alla Convenzione. Il testo di ogni emendamento proposto sara' sottoposto al Depositario che lo comunichera' senza indugio a tutti gli Stati parti. 2. Un emendamento entrera' in vigore nei confronti di tutti gli Stati parti della presente Convenzione che l'avranno accettato, a partire dal deposito, presso il Depositario, degli strumenti di accettazione da parte di una maggioranza degli Stati parti. In seguito, esso entrera' in vigore nei confronti di ogni altro Stato parte alla data del deposito del suo strumento di accettazione.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;962~artvi · fonte del testo

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