[1]Articolo V.

[2]Gli Stati parti della presente convenzione si impegnano a consultarsi ed a collaborare tra di loro per risolvere tutti i problemi che potrebbero eventualmente sorgere relativamente all'obiettivo della convenzione, o relativamente all'applicazione delle disposizioni in essa contenute. Le consultazioni e la collaborazione previste nel presente articolo potranno anche essere intraprese mediante appropriate procedure internazionali nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e conformemente alla sua Carta.

Testo vigente dal 4 dicembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;618~artv · fonte del testo

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