[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

[3]CONVENZIONE sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile

[4]GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE, GUIDATI dall'interesse del rafforzamento della pace e desiderosi di contribuire ad arrestare la corsa agli armamenti, a realizzare un disarmo generale e completo sotto un controllo internazionale rigoroso ed efficace, nonche' a preservare l'umanita' dal pericolo di veder utilizzati nuovi metodi di guerra, RISOLUTI a proseguire negoziati al fine di realizzare degli effettivi progressi verso nuove misure nel campo del disarmo, RICONOSCENDO che il progresso della scienza e della tecnica puo' aprire delle nuove possibilita' per quanto riguarda la modificazione dell'ambiente, RICORDANDO la dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente, adottata a Stoccolma il 16 giugno 1972, CONSCI del fatto che l'utilizzazione delle tecniche di modifica dell'ambiente a fini pacifici potrebbe migliorare i rapporti fra l'uomo e la natura e contribuire a proteggere ed a migliorare l'ambiente per il bene delle generazioni presenti e future, RICONOSCENDO, tuttavia, che l'utilizzazione di tali tecniche a fini militari o ad ogni altro scopo ostile potrebbe avere degli effetti estremamente pregiudizievoli per il benessere dell'uomo, DESIDEROSI di vietare efficacemente l'utilizzazione di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, al fine di eliminare i pericoli che tale utilizzazione presenta per l'umanita' ed affermando la loro volonta' di operare per la realizzazione di tale obiettivo, DESIDEROSI INOLTRE di contribuire al rafforzamento della fiducia tra le nazioni e ad un nuovo miglioramento della situazione internazionale, conformemente agli scopi ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite, HANNO CONVENUTO quanto segue:

[5]ARTICOLO I.

[6]1. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a non utilizzare a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, tecniche di modifica dell'ambiente che abbiano effetti diffusi, durevoli o gravi, in quanto mezzi che causano distruzioni, danni, pregiudizi ad ogni altro Stato parte. 2. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a non aiutare, incoraggiare od incitare alcuno Stato o gruppo di Stati od organizzazione internazionale a svolgere attivita' contrarie alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;962~arti · fonte del testo

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