1. La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limiti di durata. 2. Ciascuno Stato parte alla presente Convenzione avra' tuttavia la facolta' di denunciarla in qualunque momento dopo la scadenza di un termine di un anno dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti. La denuncia verra' notificata al Consiglio Federale Svizzero ed entrera' in vigore il primo giorno del sesto mese successivo al ricevimento di detta notifica. La Convenzione restera' in vigore per gli altri Stati.

Testo vigente dal 22 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;950~art16 · fonte del testo

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