[1]Accordo tra l'Italia ed il Ghana sui trasporti aerei, scambio di Note e Memorandum (Roma, 20 giugno 1963)

[2]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GHANA RELATIVO AL TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE.

[3]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana, essendo parti della Convenzione sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e desiderando promuovere lo sviluppo del trasporto aereo con la istituzione di servizi aerei regolari tra i loro rispettivi territori e al di la' di essi, hanno, in aggiunta alla menzionata Convenzione, convenuto quanto segue:

[4]Articolo 1

[5]Ai fini del presente Accordo e di ogni Annesso ad esso allegato, a meno che dal contesto non risulti altrimenti:

  • a)il termine "la Convenzione" significa la Convenzione sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende tutti gli Annessi adottati ai sensi dell'articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento degli Annessi o della Convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94;
  • b)il termine "autorita' aeronautiche" significa, nel caso del Ghana, il Ministro responsabile dell'aviazione civile e ogni persona o ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate da detto Ministro o funzioni simili, e, nel caso dell'Italia, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Ispettorato generale dell'aviazione civile, e ogni persona o ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dal suddetto Ministero, o funzioni simili;
  • c)il termine "impresa designata" significa una impresa che una Parte contraente avra' designato, mediante notificazione scritta all'altra Parte contraente, in conformita' con l'articolo 3 del presente Accordo, e per l'esercizio di servizi aerei sulle rotte specificate in tale notificazione;
  • d)il termine "territorio" riferito ad uno Stato ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 2 della Convenzione;
  • e)i termini "servizio aereo", (servizio aereo internazionale", "impresa" e "fermata per scopi non di traffico" hanno il significato rispettivamente ad essi attribuito nell'articolo 96 della Convenzione; e f) i termini "dotazioni normali di bordo", "provviste di bordo" e "parti di ricambio" hanno il significato rispettivamente ad essi attribuito nell'Annesso 9 della Convenzione.

Testo vigente dal 3 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-03;931~art1 · fonte del testo

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