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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Ghana con scambio di Nota e Memorandum, concluso a Roma il 20 giugno 1963
Legge 3 luglio 1965, n. 931
- Aggiornato al
- 3 agosto 1965
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 14
- Art. 1Accordo tra l'Italia ed il Ghana sui trasporti aerei, scambio di Note e Memorandum (Roma…
- Art. 2Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i diritti specificati nel…
- Art. 3Ciascuna Parte contraente ha il diritto di designare per iscritto all'altra Parte…
- Art. 4Gli aeromobili utilizzati dalla impresa designata dell'una e dell'altra Parte contraente…
- Art. 5Le imprese designate di entrambe le Parti contraenti godranno di possibilita' eque e pari…
- Art. 6Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti debbono essere stabilite in misura…
- Art. 7Le autorita' aeronautiche di ciascuna Parte contraente forniranno alle autorita'…
- Art. 8Ciascuna Parte contraente puo' in qualsiasi momento richiedere le consultazioni tra le…
- Art. 9Ciascuna Parte contraente puo' in ogni momento comunicare all'altra Parte contraente il…
- Art. 10Il presente Accordo ed ogni scambio di Note in conformita' con l'articolo 8, (1) verra'…
- Art. 11Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei e tale…
- Art. 12Il presente Accordo e' soggetto a ratifica ed entrera' in vigore alla data dello scambio…
