[1]Accordo aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Zambia

[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Zambia, d'ora innanzi denominati "Parti Contraenti", essendo Parti della Convenzione sull'Aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e desiderando concludere un Accordo al fine di istituire servizi aerei tra i rispettivi territori e oltre hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo I

[4]Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti:

  • a)il termine "la Convenzione" significa la Convenzione sulla Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende tutti gli Annessi adottati ai sensi dell'articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento degli Annessi o della Convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94;
  • b)il termine "Autorita' Aeronautiche" significa, nel caso della Repubblica italiana il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Ispettorato generale dell'aviazione civile, e, nel caso della Repubblica dello Zambia "The Ministry of Transport and Works" ed, in entrambi i casi, ogni altra persona od Ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dalle suddette autorita';
  • c)il termine "impresa designata" significa una impresa che una Parte Contraente avra' designato, mediante notificazione scritta all'altra Parte Contraente, a norma dell'articolo 111 del presente Accordo, per l'esercizio di servizi aerei sulle rotte specificate in tale notificazione;
  • d)i termini "territorio", "servizio aereo", "servizio aereo internazionale" e "scalo per scopi non di traffico", hanno rispettivamente il significato ad essi attribuito negli articoli 2 e 96 della Convenzione.

Testo vigente dal 9 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;539~arti · fonte del testo

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