dell'assistenza 1. L'assistenza viene rifiutata: a. se gli atti richiesti sono vietati dalla legge della Parte richiesta, o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di tale Parte; b. se il fatto in relazione al quale si procede e' considerato dalla Parte richiesta reato politico o reato esclusivamente militare; c. quando sussistano fondate ragioni per ritenere che la situazione giuridica della persona possa risultare danneggiata a motivo della propria razza, sesso, religione, nazionalita', lingua. opinione politica o condizioni personali o sociali; d. se la persona nei confronti della quale si procede nella Parte richiedente e' gia' stata giudicata per lo stesso fatto nella Parte richiesta, sempre che non si sia sottratta, se condannata, all'esecuzione della pena; e e. se la Parte richiesta ritiene che la prestazione dell'assistenza puo' portare pregiudizio grave alla propria sovranita', alla propria sicurezza o ad altri interessi essenziali nazionali. 2. Tuttavia, nei casi previsti nelle lettere b), c) e d) del paragrafo 1, l'assistenza viene prestata se risulta che la persona nei confronti della quale si procede ha espresso liberamente il suo consenso per iscritto. 3. L'assistenza puo' essere rifiutata se l'esecuzione degli atti richiesti interferisce col procedimento giudiziario che si promuove nella Parte richiesta, sebbene quest'ultima possa proporre che l'esecuzione degli atti richiesti venga differita o sottoposta a condizioni. 4. Qualora l'assistenza venga rifiutata o l'esecuzione degli atti richiesti venga differita o sottoposta a determinate condizioni, la Parte richiesta deve darne immediata comunicazione alla Parte richiedente, adducendone i motivi.

Testo vigente dal 16 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;92~trattato-art4 · fonte del testo

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