dell'assistenza. 1. L'assistenza e' rifiutata quando:

  • a)gli atti richiesti sono vietati dalla legge della Parte richiesta o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di tale Parte;
  • b)il fatto in relazione al quale si procede e' considerato dalla Parte richiesta reato politico, reato connesso a reato politico o reato esclusivamente militare;
  • c)la Parte richiesta ha fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni sociali e personali possono influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del procedimento penale;
  • d)la persona nei confronti della quale si procede penalmente nella Parte richiedente e' gia' stata giudicata per lo stesso fatto nella Parte richiesta, sempre che non si sia sottratta all'esecuzione della pena;
  • e)la Parte richiesta ritiene che la prestazione dell'assistenza puo' portare pregiudizio alla propria sovranita', alla propria sicurezza o ad altri interessi essenziali nazionali. 2. Tuttavia, nei casi previsti nelle lettere b), c) e d) del paragrafo 1, l'assistenza puo' essere prestata se risulta che la persona nei confronti della quale si procede ha espresso liberamente il suo consenso. 3. L'assistenza puo' essere rifiutata se l'esecuzione degli atti richiesti puo' ostacolare lo svolgimento di un procedimento penale in corso nella Parte richiesta; tale Parte puo', tuttavia, proporre che l'esecuzione degli atti richiesti sia differita o sottoposta a deter- minate condizioni. 4. Se l'assistenza e' rifiutata o se l'esecuzione degli atti richiesti e' differita o sottoposta a determinate condizioni, la Parte richiesta ne informa prontamente la Parte richiedente, indicandone i motivi.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;126~trattato-art3 · fonte del testo

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