DELL'ASSISTENZA 1. L'assistenza puo' essere rifiutata:

  • a)se lo Stato richiesto ritiene che l'esecuzione della richiesta comprometterebbe la sua sovranita', la sua sicurezza nazionale o altri suoi interessi pubblici essenziali, o sarebbe contraria ai principi fondamentali del suo sistema giuridico;
  • b)se il reato per il quale si procede nello Stato richiedente e' considerato dallo Stato richiesto reato politico o reato esclusivamente militare;
  • c)se lo Stato richiesto ha ragioni sostanziali per ritenere che il procedimento possa essere influenzato negativamente da considerazioni relative alla razza, alla religione, alla nazionalita' o alle opinioni politiche;
  • d)se e' stata pronunciata nello Stato richiesto una sentenza definitiva contro la stessa persona e per lo stesso fatto per il quale l'assistenza e' richiesta, a condizione sempre che questa persona non si sia sottratta all'esecuzione della pena imposta. 2. Nel valutare se rifiutare l'assistenza, secondo quando previsto dai commi (b), (c) e (d) del punto 1, lo Stato richiesto tiene conto del consenso della persona nei cui confronti si procede. 3. Lo Stato richiesto informa senza indugio lo Stato richiedente della decisione dello Stato richiesto di non dar seguito, in tutto o in parte, alla richiesta di assistenza, e comunica le ragioni di una tale decisione.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;124~trattato-art3 · fonte del testo

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