[1]dell'assistenza

[2]1. L'assistenza e' rifiutata:

  • a)se gli atti richiesti non sono consentiti dalla legge della Parte richiesta o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di tale Parte;
  • b)se il fatto in relazione al quale si procede non costituisce reato per la legge della Parte richiesta;
  • c)se il fatto in relazione al quale si procede e' considerato dalla Parte richiesta reato politico o reato esclusivamente militare;
  • d)se la Parte richiesta ha fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali costituiscono il fondamento del processo penale oggetto della domanda di assistenza;
  • e)se nei confronti della persona contro la quale si procede nella Parte richiedente e' gia' stata emessa sentenza definitiva per lo stesso fatto nella Parte richiesta, sempre che non si sia sottratta all'esecuzione della pena;
  • f)se la Parte richiesta ritiene che la prestazione dell'assistenza possa portare pregiudizio alla propria sovranita', alla propria sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali nazionali. 2. Tuttavia, nei casi previsti nelle lettere b), c) e d) del paragrafo 1, l'assistenza e' prestata se la persona nei confronti della quale si procede ha espresso liberamente il suo consenso. 3. L'assistenza puo' essere rifiutata se l'esecuzione degli atti richiesti interferisce con un procedimento giudiziario in corso nella Parte richiesta; questa Parte, tuttavia, puo' proporre che l'esecuzione degli atti richiesti sia differita o sottoposta a determinate condizioni. 4. Se l'assistenza e' rifiutata o se l'esecuzione degli atti richiesti deve essere differita o sottoposta a condizioni, la Parte richiesta ne informa prontamente la Parte richiedente, indicandone i motivi.

Testo vigente dal 9 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;57~convenzione-art2 · fonte del testo

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