Ai fini della presente convenzione:

  • a)un aeromobile e' considerato in volo dal momento in cui, terminato l'imbarco, tutte le porte esterne sono state chiuse fino al momento in cui una di queste porte viene aperta per lo sbarco; in caso di atterraggio forzato, si presume che il volo continui finche' l'autorita' competente non abbia preso in consegna l'aeromobile nonche' le persone ed i beni a bordo;
  • b)un aeromobile e' considerato in servizio dal momento in cui il personale di terra o l'equipaggio comincia a prepararlo per un dato volo fino allo scadere di un periodo di ventiquattro ore successivo a qualsiasi atterraggio; comunque, il periodo di servizio si estende a tutto il tempo durante il quale l'aeromobile si trova in volo nel senso specificato alla lettera a) del presente articolo.

Testo vigente dal 11 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;906~art2 · fonte del testo

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