[1]Articolo VII

[2]L'Articolo 6 della Convenzione e' sostituito come segue:

[3]"Articolo 6

[4]1. Qualora il comandante di un aeromobile ha ragioni sufficienti per ritenere che una persona abbia commesso o stia per commettere a bordo dell'aeromobile un'infrazione o un atto contemplato dall'articolo 1, paragrafo 1, puo' adottare, nei confronti di tale persona, i provvedimenti che ritiene adeguati, ivi comprese misure coercitive, che si rendano necessari:

  • a)per garantire la sicurezza dell'aeromobile o delle persone o dei beni a bordo di esso; oppure
  • b)per mantenere l'ordine e la disciplina a bordo, oppure
  • c)per consentire di consegnare tale persona alle autorita' competenti o a sbarcarla dall'aeromobile, secondo le disposizioni del presente Titolo. 2. Il comandante dell'aeromobile puo' esigere o autorizzare l'assistenza da parte degli altri membri dell'equipaggio e puo' richiedere o autorizzare, ma non esigere, l'assistenza di addetti alla sicurezza di bordo o di passeggeri per applicare misure coercitive nei confronti delle persone per le quali abbia titolo ad adottare tali misure. Ciascun membro dell'equipaggio o passeggero puo', parimenti, porre in essere misure preventive ragionevoli, senza tale autorizzazione, qualora abbia sufficienti ragioni per ritenere tali misure immediatamente necessarie al fine di garantire la sicurezza dell'aeromobile o delle persone o dei beni presenti a bordo. 3. Un addetto alla sicurezza di bordo impiegato ai sensi di un accordo bilaterale o multilaterale o di una intesa tra gli Stati contraenti interessati puo' assumere idonee misure preventive senza tale autorizzazione laddove abbia motivi sufficienti di ritenere che tali misure siano immediatamente necessarie per proteggere la sicurezza dell'aeromobile o delle persone o dei beni a bordo da un atto di interferenza illegittima e, laddove l'accordo o l'intesa lo consentano, per prevenire la commissione di gravi infrazioni. 4. Nulla di quanto disposto nella presente Convenzione puo' essere interpretato nel senso di creare un obbligo per uno Stato contraente di stabilire un programma di addetti alla sicurezza di bordo o di aderire ad un accordo bilaterale o multilaterale o di una intesa che autorizzi addetti alla sicurezza di bordo stranieri ad operare nel proprio territorio."

Testo vigente dal 10 aprile 2026

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-04-01;46~allegato-artvii · fonte del testo

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