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Civile
Ratifica ed esecuzione della convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, adottata a L'Aja il 16 dicembre 1970 e della convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, adottata a Montreal il 23 settembre 1971
Legge 22 ottobre 1973, n. 906
- Aggiornato al
- 11 gennaio 1974
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 32
- Art. 1Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili PREAMBOLO Gli Stati…
- Art. 2Ciascuno Stato contraente si impegna a reprimere l'infrazione con pene severe.
- Art. 3Ai fini della presente convenzione, un aeromobile e' considerato in volo dal momento in…
- Art. 4Ciascuno Stato contraente adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza…
- Art. 5Gli Stati contraenti che costituiscono, per il trasporto aereo, delle organizzazioni di…
- Art. 6Qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino, qualsiasi Stato contraente sul…
- Art. 7Lo Stato contraente sul territorio del quale viene scoperto l'autore presunto…
- Art. 8L'infrazione e' inclusa di diritto come caso di estradizione in qualsiasi trattato di…
- Art. 9Quando uno degli atti previsti dall'articolo 1, lettera a) si e' verificato o e' sul…
- Art. 10Gli Stati contraenti si prestano la piu' ampia reciproca assistenza giudiziaria possibile…
- Art. 11Ciascuno Stato contraente comunica il piu' presto possibile al Consiglio…
- Art. 12Qualsiasi controversia fra Stati contraenti riguardante l'interpretazione o…
- Art. 13La presente convenzione sara' aperta il 16 dicembre 1970 a L'Aja alla firma degli Stati…
- Art. 14Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la presente convenzione con notifica scritta ai…
- Art. 15La presente convenzione sara' aperta il 23 settembre 1971 a Montreal alla firma degli…
- Art. 16Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la presente convenzione con notifica scritta ai…
