1. Qualsiasi controversia tra Stati contraenti riguardante l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione che non possa essere risolta per mezzo di negoziati e' sottoposta ad arbitrato, su richiesta di uno di essi. Qualora, nei sei mesi successivi alla data della richiesta di arbitrato, le Parti non riescono a mettersi d'accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualunque di esse puo' sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia, presentando un'istanza conformemente allo statuto della Corte. 2. Ciascuno Stato potra', all'atto della firma o della ratifica della presente convenzione o dell'adesione, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo precedente. Gli altri Stati contraenti non saranno vincolati dalle disposizioni suddette nei confronti di ciascuno Stato contraente che abbia formulato tale riserva. 3. Ciascuno Stato contraente che abbia formulato una riserva ai sensi del paragrafo precedente potra' in qualsiasi momento sciogliere tale riserva mediante notifica ai governi depositari.

Testo vigente dal 11 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;906~art14 · fonte del testo

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