• 1)Qualsiasi controversia fra due o piu' Parti Contraenti a proposito dell'interpretazione o dell'applicazione della presente Convenzione che non puo' essere regolata per via di negoziato viene, a richiesta di una delle Parti interessate, sottoposta ad arbitrato.
  • 2)La richiesta di arbitrato precisera' l'oggetto del reclamo sottoposto ad arbitrato ed esporra' succintamente i motivi sui quali essa si fonda.
  • 3)A meno che le Parti in lite non concordino diversamente, dette Parti designeranno ciascuna un membro della Commissione d'arbitrato e sceglieranno di comune accordo un membro supplementare per assumerne la presidenza. La Commissione d'arbitrato deliberera' sulle questioni che le vengono sottoposte a semplice maggioranza, e le sue decisioni sono obbligatorie per le Parti. Le altre modalita' della procedura verranno stabilite da un accordo speciale fra le Parti.
  • 4)Con deroga alle disposizioni del paragrafo 3), le Parti potranno convenire di sottoporre la controversia ad arbitrato secondo un'altra procedura in vigore fra di esse.
  • 5)Se, entro i sei mesi successivi alla data di una richiesta di arbitrato, le Parti non avranno potuto mettersi d'accordo circa l'organizzazione di quest'ultimo, una qualunque delle Parti interessate potra' sottoporre la controversia (ai sensi del paragrafo 1, alla Corte Internazionale di Giustizia a mezzo di richiesta conforme agli statuti della Corte.
  • 6)Con deroga alle disposizioni del paragrafo 1), le Parti potranno convenire di sottoporre direttamente la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;486~art13 · fonte del testo

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