[1]Articolo X

[2]1. Nell'ambito del proprio territorio, ogni Governo provvedera' a che, in caso di costruzione o di modificazione d'opere artificiali, come strade, impianti permanenti di pesca, o d'irrigazione, ponti, edifici, lavori idraulici, ecc. sullo stretto di Lavena o sul tratto internazionale della Tresa, siano prese le misure necessarie per impedire che la regolazione sia ostacolata o compromessa e che la riva appartenente all'altro Stato ne risulti danneggiata. 2. A tale scopo i progetti saranno sottoposti alle competenti autorita' che sentiranno il parere della commissione di sorveglianza.

Testo vigente dal 31 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-01-02;9~convenzione-artx · fonte del testo

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