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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla regolazione del lago di Lugano con Protocollo addizionale, conclusi a Lugano il 17 settembre 1955
Legge 2 gennaio 1958, n. 9
- Aggiornato al
- 31 gennaio 1958
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e…
- Art. 2Piena ed intera, esecuzione e' data alla Convenzione ed al Protocollo addizionale…
- Art. 3All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera', a carico dei…
- Art. iConvenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla regolazione del lago di Lugano IL…
- Art. iiArticolo II 1. I lavori di regolazione comprendono: a) la correzione dello stretto di…
- Art. iiiArticolo III 1. Le Alti Parti contraenti convengono di riconoscere la regolazione del…
- Art. ivArticolo IV 1. Sotto riserva delle attribuzioni della Commissione mista di sorveglianza…
- Art. vArticolo V Il costo complessivo dei lavori menzionati all'articolo II della presente…
- Art. viArticolo VI 1. I due Governi costituiranno una commissione di sorveglianza di sei membri…
- Art. viiArticolo VII 1. Il collaudo dei lavori, ad opera ultimata, sara' affidato in comune a due…
- Art. viiiArticolo VIII 1. La Svizzera assume l'esercizio dello sbarramento e s'impegna ad…
- Art. ixArticolo IX 1. Le spese di manutenzione, e di rinnovo dello sbarramento di regolazione…
- Art. xArticolo X 1. Nell'ambito del proprio territorio, ogni Governo provvedera' a che, in caso…
- Art. xiArticolo XI Qualora dovessero sorgere contestazioni su l'interpretazione e l'applicazione…
- Art. xiiArticolo XII La presente Convenzione abroga le disposizioni contrarie di convenzioni…
- Art. xiiiArticolo XIII La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica…
