[1]Articolo IX

[2]1. Le spese di manutenzione, e di rinnovo dello sbarramento di regolazione saranno assunte completamente dalla Svizzera. 2. L'Italia, e la Svizzera assumono a proprie spese la manutenzione del canale e delle rive dello stretto di Lavena e della Tresia, siti sul territorio rispettivo. I due Paesi s'impegnano di prendere i provvedimenti atti a prevenire gli scoscendimenti delle sponde e modificazioni del canale che potrebbero compromettere la regolazione. Se cio' malgrado dovessero verificarsi tali scoscendimenti o modificazioni, si prenderanno senza indugio le misure alte a rimediarvi. La commissione di sorveglianza regolera' le modalita' d'esecuzione dei lavori di manutenzione quando questi si estenderanno contemporaneamente ai territori svizzero e italiano.

Testo vigente dal 31 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-01-02;9~convenzione-artix · fonte del testo

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