1 - La pesca e' vietata nei due laghi all'imbocco ed allo sbocco dei corsi d'acqua comuni e non comuni sopra un raggio eguale alla meta' della larghezza dei medesimi misurata a livello medio del lago, maggiorata da 50 a 100 metri secondo l'importanza del corso d'acqua. 2 - E' vietato tendere o collocare nelle acque reti ed ogni altro congegno di pesca ad una distanza inferiore ai 30 metri dalle scale di monta per i pesci, dalle griglie delle macchine idrauliche, dagli imbocchi e sbocchi dei canali, soglie, chiuse e cascate, nonche' dagli archi del ponte di Melide e dallo stretto di Lavena sia a monte che a valle dello stesso. 3 - Qualora si ritenesse utile istituire altre zone di protezione, queste verranno fissate dalle Autorita' competenti dei due Stati, su proposta dei Commissari. 4 - Tutte le zone di divieto o di protezione dovranno essere segnalate con gavitelli od in altra maniera idonea.

Testo vigente dal 14 dicembre 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-11-22;530~convenzione-art6 · fonte del testo

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