[1]Articolo VIII

[2]1. La Svizzera assume l'esercizio dello sbarramento e s'impegna ad osservare il regolamento di regolazione e le modificazioni che potrebbero esservi apportate conformemente all'articolo VI numero 3, della presente Convenzione. 2. Le spese per l'esercizio dello sbarramento saranno assunte dalla Svizzera. 3. Le persone addette a quest'esercizio avranno libero accesso alla riva italiana nei pressi dello sbarramento. Tali persone restano pero' assoggettate alle necessarie misure di polizia e doganali.

Testo vigente dal 31 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-01-02;9~convenzione-artviii · fonte del testo

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