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Tributario
Allegato
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019 · Legge 17 luglio 2020, n. 89
- Aggiornato al
- 3 agosto 2020
- Articoli
- 30
- Versioni storiche
- 34
- Art. 1Allegato CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY…
- Art. 2CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per…
- Art. 3GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una…
- Art. 4Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente"…
- Art. 5ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile…
- Art. 6IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente deriva da beni immobili…
- Art. 7DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto…
- Art. 8MARITTIMA ED AEREA INTERNAZIONALE 1. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente…
- Art. 9ASSOCIATE 1. Allorche' a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o…
- Art. 10I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente a un residente…
- Art. 11Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro…
- Art. 12I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo e' un…
- Art. 13DI CAPITALE 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione…
- Art. 14INDIPENDENTI 1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente deriva…
- Art. 15SUBORDINATO 1. Salve le disposizioni degli Articoli 16, 18 e 19 i salari, gli stipendi e…
- Art. 16DEGLI AMMINISTRATORI I compensi degli amministratori e le altre retribuzioni analoghe che…
- Art. 17E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un…
- Art. 18Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre…
- Art. 19PUBBLICHE 1. a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate da uno…
- Art. 20Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di…
- Art. 21REDDITI 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne…
- Art. 22DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Per quanto concerne l'Italia, la doppia imposizione sara'…
- Art. 23DISCRIMINAZIONE 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro…
- Art. 24AMICHEVOLE 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli…
- Art. 25DI INFORMAZIONI 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le…
- Art. 26DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI Le disposizioni della presente…
- Art. 27Fatta salva l'applicazione diretta dei benefici previsti dalla presente Convenzione, le…
- Art. 28AI BENEFICI 1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio…
- Art. 29IN VIGORE 1. Ciascuno degli Stati contraenti notifichera' all'altro, attraverso i canali…
- Art. 30La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati…
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