[1]GENERALI

[2]1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

  • a)il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' con la propria legislazione e con il diritto internazionale, puo' esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti;
  • b)il termine "Uruguay" designa il territorio della Repubblica Orientale dell'Uruguay e, ove usato in senso geografico, designa il territorio sul quale si applica la legislazione fiscale, compresi lo spazio aereo e le zone marittime, su cui l'Uruguay esercita i propri diritti sovrani o la propria giurisdizione, in conformita' con il diritto internazionale e la legislazione nazionale;
  • c)le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, a seconda del contesto, l'Italia o l'Uruguay;
  • d)il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' e ogni altra associazione di persone;
  • e)il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
  • f)le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
  • g)l'espressione "traffico internazionale" indica qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione dei caso in cui la nave o l'aeromobile operi esclusivamente tra localita' situate in uno Stato contraente e l'impresa che effettua l'attivita' di trasporto per mezzo della nave o aeromobile non sia un'impresa di detto Stato;
  • h)l'espressione "autorita' competente" designa: (i) in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze o i suoi rappresentanti autorizzati; (ii) in Uruguay, il Ministero dell'Economia e delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato;
  • i)il termine "nazionali", con riferimento a uno Stato contraente, designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' o la cittadinanza di detto Stato contraente; e (ii) le persone giuridiche, le partnership o le associazioni costituite in conformita' con la legislazione in vigore in detto Stato contraente. (j) l'espressione "fondo pensione riconosciuto" di uno Stato designa un'entita' o organismo costituito in detto Stato che viene trattato come un soggetto separato ai sensi della legislazione fiscale di detto Stato e: (i) che e' costituito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per amministrare o fornire benefici pensionistici e prestazioni accessorie o complementari alle persone fisiche e che e' regolamentato in quanto tale da detto Stato o da una delle sue suddivisioni politiche o autorita' locali, o (ii) che e' stabilito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per investire fondi a beneficio di entita' o organismi di cui alla lettera (i). 2. Per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che a esse e' attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui si applica la Convenzione, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato all'espressione nell'ambito di altre leggi di detto Stato.

Testo vigente dal 3 agosto 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-07-17;89~allegato-art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari