[1]CONSIDERATE

[2]1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

  • a)in Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle societa'; e (iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
  • b)in Uruguay: (i) l'imposta sui redditi delle attivita' economiche (Impuesto a las Rentas de las Actividades Economicas -IRAE-); (ii) l'imposta sui redditi delle persone fisiche (Impuesto a las Rentas de las Personas Fisicas -IRPF-); (iii) l'imposta sui redditi dei non residenti (Impuesto a las Rentas de los No Residentes -IRNR-); e (iv) l'imposta per l'assistenza alla sicurezza sociale (Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social -IASS-) (qui di seguito indicate quali "imposta uruguaiana"). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la data della firma della Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte attuali. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 3 agosto 2020

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