Le misure di promozione commerciale di cui all'articolo 20 comprendono la fornitura d'assistenza tecnica e finanziaria per conseguire gli obiettivi sotto indicati:

  • a)creazione e/o miglioramento delle strutture delle organizzazioni, dei centri o delle imprese che partecipano allo sviluppo del commercio degli Stati ACP e valutazione del loro fabbisogno di personale, della loro gestione finanziaria e dei loro metodi di lavoro;
  • b)formazione di base, formazione di dirigenti, perfezionamento professionale di tecnici nel settore dello sviluppo e della promozione commerciale nazionale ed internazionale;
  • c)politica di prodotto comprendente la ricerca, la trasformazione, la garanzia e il controllo della qualita', imballaggio e presentazione;
  • d)sviluppo di infrastrutture di sostegno, comprese le attrezzature di trasporto e di immagazzinamento, al fine di facilitare il flusso di esportazione degli Stati ACP;
  • e)pubblicita';
  • f)instaurazione, promozione e miglioramento della cooperazione fra gli operatori economici degli Stati ACP nonche' fra questi ultimi e quelli degli Stati membri della Comunita' e dei paesi terzi, creazione di meccanismi adeguati per promuovere siffatta cooperazione;
  • g)esecuzione ed utilizzazione di studi e ricerche di mercato e di "marketing";
  • h)raccolta, analisi e diffusione di dati quantitativi e qualitativi sul commercio e attuazione di mezzi atti a facilitare il libero accesso ai sistemi e/o agli organi di informazione esistenti o che saranno istituiti nella Comunita' e negli Stati ACP;
  • i)partecipazione degli Stati ACP a fiere, esposizioni e, in particolare, a saloni internazionali specializzati, il cui elenco sara' redatto in consultazione con gli Stati ACP stessi, e all'organizzazione di manifestazioni commerciali;
  • j)assistenza speciale alle piccole e medie imprese per l'identificazione e lo sviluppo dei prodotti, gli sbocchi di mercato e le imprese commerciali di compartecipazione;
  • k)la partecipazione degli Stati ACP meno sviluppati alle varie attivita' di promozione commerciale in programma viene incoraggiata con disposizioni speciali, in particolare con il pagamento delle spese di viaggio del personale e di trasporto degli oggetti e delle merci da esporre in occasione della loro partecipazione alle fiere ed esposizioni.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art21 · fonte del testo

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