1. La cooperazione finanziaria e tecnica e' offerta:

  • a)agli Stati ACP;
  • b)agli organismi regionali od interstatali di cui fanno parte uno o piu' Stati ACP autorizzati da questi ultimi;
  • c)agli organismi misti istituiti dalla Comunita' e dagli Stati ACP ed autorizzati da questi ultimi a conseguire taluni obiettivi specifici, specie nel settore della cooperazione agricola, industriale e commerciale. 2. La cooperazione finanziaria e tecnica e' inoltre offerta, con l'accordo dello Stato o degli Stati ACP interessati, e per progetti o programmi approvati da questi ultimi:
  • a)agli organismi di sviluppo, pubblici o a partecipazione pubblica, degli Stati ACP, in particolare le loro banche di sviluppo;
  • b)agli enti locali e agli organismi privati che contribuiscono, nei paesi interessati, allo sviluppo economico e sociale;
  • c)alle imprese che esercitano la loro attivita' secondo metodi di gestione industriale e commerciale e sono costituite in societa' di uno Stato ACP a norma dell'articolo 161;
  • d)alle associazioni di produttori cittadini degli Stati ACP o ad organismi analoghi e, in mancanza di tali associazioni od organismi, ai produttori stessi;
  • e)ai borsisti e tirocinanti, per le azioni di formazione.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art94 · fonte del testo

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