La Comunita' fornisce, con tutti i mezzi di cui dispone nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica, l'assistenza necessaria nel settore della formazione industriale compresa la formazione in rapporto con gli investimenti industriali, specialmente della Comunita' e dei suoi Stati membri, per consentire agli Stati membri di acquisire sviluppare ed adattare le competenze tecnologiche essenziali per la loro espansione industriale ed il miglioramento della qualita' di vita delle loro popolazioni. A questo fine la Comunita' fornisce, in base alle richieste trasmesse dagli Stati ACP, un'efficace assistenza nella valutazione dei bisogni e nella realizzazione di azioni appropriate quali:

  • a)insediamento di cittadini degli Stati ACP in istituzioni tecniche ed in altri adeguati istituti di istruzione superiore;
  • b)creazione e funzionamento a livello nazionale o regionale di istituti o di centri di formazione e di ricerca degli Stati ACP;
  • c)messa a punto ed applicazione di programmi che comprendano una formazione industriale specializzata per i cittadini degli Stati ACP a tutti i livelli, ed organizzazione di corsi di formazione pratica nonche' di distacchi presso imprese ed industrie, tanto della Comunita' quanto degli Stati ACP;
  • d)definizione e promozione di attivita' volte al consolidamento delle appropriate tecnologie nazionali nonche' all'acquisizione di adeguate tecnologie straniere, con particolare riguardo a quelle di altri paesi in via di sviluppo;
  • e)promozione degli scambi e delle altre forme di collaborazione tra le universita' e gli istituti specializzati della Comunita' e degli Stati ACP.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art68 · fonte del testo

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