Per tutta la durata dei prestiti o delle operazioni di capitali di rischio di cui all'articolo 95, ciascuno degli Stati ACP si impegna:

  • a)a rendere disponibili per i beneficiari di cui all'articolo 94 le divise necessarie per il servizio degli interessi e delle commissioni e per l'ammortamento dei prestiti e degli aiuti in quasi capitale concessi per interventi sul loro territorio;
  • b)a mettere a disposizione della Banca le divise necessarie al trasferimento di tutte le somme che essa ha ricevuto in monete nazionali e che corrispondono ai proventi e ricavi netti delle operazioni di partecipazione della Comunita' al capitale delle imprese.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art158 · fonte del testo

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