1. L'esame della Banca sull'ammissibilita' di progetti e la concessione di prestiti sulle sue risorse proprie e' effettuato congiuntamente con lo Stato o gli Stati ACP interessati secondo modalita', condizioni e procedure previste dallo statuto della Banca e dalla presente convenzione, nonche' in considerazione della situazione economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati e, inoltre, dei fattori che garantiscono il servizio degli aiuti rimborsabili. 2. I prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie sono soggetti a condizioni di durata stabilite sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie del progetto; tale durata puo' prolungarsi per un massimo di 25 anni. 3. Il tasso d'interesse applicato e' quello praticato dalla Banca al momento della firma di ogni contratto di prestito. Tale tasso e' ridotto del 3% con un abbuono d'interesse, salvo se i prestiti sono destinati ad investimenti nel settore petrolifero. Detto tasso di abbuono e' tuttavia automaticamente adeguato in modo che il tasso d'interesse effettivamente sostenuto dal mutuatario non sia inferiore al 5% ne' superiore all'8%. 4. L'importo globale degli abbuoni d'interesse, calcolato al valore del momento della firma del contratto di prestito, ad un tasso e secondo modalita' che la Comunita' dovra' fissare, e' imputato all'importo delle sovvenzioni di cui all'articolo 95 ed e' versato direttamente alla Banca.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art104 · fonte del testo

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