[1]e naufragio

[2]1. Qualora una nave dello Stato di invio subisca una avaria, si incagli, affondi nelle acque interne oppure nel mare territoriale dello Stato di residenza, le competenti autorita' dello Stato di residenza ne informano senza indugio l'ufficio consolare piu' vicino al luogo dell'incidente e gli comunicano le misure adottate per assicurare il salvataggio e la salvaguardia della nave, dell'equipaggio, dei passeggeri, del carico, delle provviste e dei rifornimenti. 2. Le autorita' dello Stato di residenza, inoltre, prestano, su richiesta del funzionario consolare, l'aiuto necessario per adottare le misure opportune in dipendenza dell'avaria, dell'incagliamento oppure dell'affondamento della nave e lo inviteranno a partecipare all'accertamento delle cause dell'incidente ed alla raccolta delle prove, conformemente alle leggi dello Stato di residenza. 3. Il funzionario consolare puo' rivolgersi alle autorita' dello Stato di residenza per sollecitare l'adozione delle misure relative al salvataggio ed alla salvaguardia della nave, dell'equipaggio, dei passeggeri, del carico, delle provviste e dei rifornimenti. 4. Nel caso in cui il proprietario della nave, od altra persona incaricata ad agire in suo nome, non sia in condizione di dare gli ordini necessari per la nave in stato di avaria, arenata, affondata o in procinto di affondare, ovvero per il carico, le provviste e i rifornimenti della nave stessa, il funzionario consolare puo' impartire tali ordini. 5. La nave che ha subito il sinistro, il suo carico, le provviste di bordo ed i rifornimenti non sono assoggettabili nello Stato di residenza a diritti doganali a meno che non vengano immessi nel consumo interno. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il carico o parte di esso o le provviste imbarcate sulla nave di uno Stato terzo siano di proprieta' dello Stato di invio o di un suo cittadino.

Testo vigente dal 9 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886~art23 · fonte del testo

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