[1]e naufragio

[2]1. Qualora una nave dello Stato di invio subisca un'avaria, si incagli, affondi nelle acque interne oppure nel mare territoriale dello Stato di residenza, le competenti autorita' dello Stato di residenza ne informano senza indugio l'ufficio consolare dello Stato d'invio piu' vicino al luogo dell'incidente e gli comunicano le misure adottate per assicurare il salvataggio e la salvaguardia della nave, dell'equipaggio, dei passeggeri, del carico e delle provviste. 2. Le autorita' dello Stato di residenza, inoltre, prestano al capo dell'ufficio consolare l'aiuto necessario per adottare le misure opportune in dipendenza dell'avaria, dell'incaglio oppure dell'affondamento della nave e lo inviteranno a partecipare all'accertamento delle cause dell'incidente ed alla raccolta delle prove, conformemente alle leggi dello Stato di residenza. 3. Il capo dell'ufficio consolare puo' rivolgersi alle autorita' dello Stato di residenza per sollecitare l'adozione delle misure relative al salvataggio ed alla salvaguardia della nave, dell'equipaggio, dei passeggeri, del carico e delle provviste. 4. Nel caso in cui il proprietario della nave, od altra persona incaricata ad agire in suo nome, non sia in condizioni di dare gli ordini necessari per la nave in stato di avaria, arenata, affondata o in procinto di affondare, ovvero per il carico e il rifornimento della nave stessa, il capo dell'ufficio consolare puo' impartire tali ordini. 5. Nessun diritto doganale sara' percepito per una nave che ha subito un sinistro, per il suo carico e le sue provviste, salvo che questi siano immessi in consumo nello Stato di residenza. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il carico o parte di esso o le provviste imbarcate sulla nave di un qualsiasi Stato siano di proprieta' dello Stato di invio o di un suo cittadino.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425~art26 · fonte del testo

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