• 1)Se una nave dello Stato d'invio naufraga, s'incaglia o subisce una qualsiasi avaria nelle acque dello Stato di residenza, le competenti autorita' dello Stato di residenza ne informano al piu' presto possibile l'ufficio consolare e gli danno notizia dei provvedimenti adottati per la salvezza dell'equipaggio, della nave e del carico. Il capo dell'ufficio consolare puo' prestare ogni genere di assistenza alla nave, ai membri dell'equipaggio, ai passeggeri nonche' prendere provvedimenti per la conservazione del carico e la riparazione della nave. Il capo dell'ufficio consolare puo' rivolgersi alle autorita' dello Stato di residenza chiedendo che vengano adottati i provvedimenti stessi.
  • 2)Il capo dell'ufficio consolare puo' prendere i provvedimenti necessari relativi alla nave ed al carico qualora il proprietario della nave, il comandante od un'altra persona autorizzata non sono in grado di farlo.
  • 3)Il capo dell'ufficio consolare puo' anche prendere i provvedimenti relativi al carico ed alle provviste appartenenti a cittadini dello Stato d'invio e che fanno parte del carico di una nave sinistrata che si e' arenata sulla costa dello Stato di residenza o nelle sue immediate vicinanze o che e' stata rimorchiata in un porto della circoscrizione consolare.
  • 4)Le competenti autorita' dello Stato di residenza prestano l'assistenza al capo dell'ufficio consolare nei provvedimenti da lui adottati in merito al sinistro della nave.
  • 5)La nave che ha subito il sinistro, il suo carico, le provviste di bordo non sono assoggettabili nello Stato di residenza a diritti doganali a meno che non vengano destinati al consumo interno.

Testo vigente dal 7 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879~art19 · fonte del testo

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