1. Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla liberta' di movimento e alla liberta' di scelta della residenza in quel territorio. 2. Ogni individuo e' libero di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio. 3. I suddetti diritti non possono essere sottoposti ad alcuna restrizione, tranne quelle che siano previste dalla legge, siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la sanita' o la moralita' pubbliche, ovvero gli altrui diritti e liberta', e siano compatibili con gli altri diritti riconosciuti dal presente Patto. 4. Nessuno puo' essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio Paese.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;881~art12 · fonte del testo

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