[1]Notificazioni

[2]Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa e a ogni Stato che ha aderito al presente Protocollo:

  • a)ogni firma;
  • b)il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
  • e)ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 14 e 15;
  • d)ogni dichiarazione emessa in virtu' dell'articolo 4 paragrafo 5, dell'articolo 5, dell'articolo 16 e dell'articolo 17 paragrafo 1 e ogni ritiro di tali dichiarazioni;
  • e)ogni riserva formulata in applicazione dell'articolo 17 paragrafo 2 e ogni ritiro di tali riserve;
  • f)ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 18 e la data alla quale la denuncia produrra' effetto;
  • g)ogni altro atto, dichiarazione, notificazione o comunicazione relativi al presente Protocollo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Strasburgo, il 10 novembre 2010, in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne inviera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e a ciascuno degli Stati non membri aderenti alla Convenzione.

Testo vigente dal 19 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;88~terzo-protocollo-addizionale-art19 · fonte del testo

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