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Penale
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012
Legge 24 luglio 2019, n. 88
- Aggiornato al
- 19 agosto 2019
- Articoli
- 35
- Versioni storiche
- 75
- Art. 1Traduzione Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza…
- Art. 2Presenza di autorita' della Parte richiedente L'articolo 4 della Convenzione e'…
- Art. 3Trasferimento temporaneo di persone detenute nel territorio della Parte richiedente…
- Art. 4Vie di comunicazione L'articolo 15 della Convenzione e' sostituito dalle disposizioni…
- Art. 5Spese L'articolo 20 della Convenzione e' sostituito dalle disposizioni seguenti: «1. Le…
- Art. 6Autorita' giudiziarie L'articolo 24 della Convenzione e' sostituito dalle disposizioni…
- Art. 7Esecuzione differita delle domande 1. La Parte richiesta puo' differire l'esecuzione di…
- Art. 8Procedura Nonostante le disposizioni dell'articolo 3 della Convenzione, quando la domanda…
- Art. 9Audizione mediante videoconferenza 1. Se una persona che si trova nel territorio di una…
- Art. 10Audizione mediante conferenza telefonica 1. Se una persona che si trova nel territorio di…
- Art. 11Trasmissione spontanea d'informazioni 1. Fatte salve le proprie indagini o procedure, le…
- Art. 12Restituzione 1. La Parte richiesta, a domanda della Parte richiedente e fatti salvi i…
- Art. 13Trasferimento temporaneo di persone detenute nel territorio della Parte richiesta 1. In…
- Art. 14Comparsa personale delle persone condannate e trasferite Nel caso in cui la comparsa…
- Art. 15Lingua degli atti procedurali e delle decisioni giudiziarie da trasmettere 1. Le…
- Art. 16Notifica a mezzo posta 1. Le autorita' giudiziarie competenti di ogni Parte possono…
- Art. 17Osservazione transfrontaliera 1. Gli agenti di una delle Parti che, nell'ambito di…
- Art. 18Consegna sorvegliata 1. Ogni Parte contraente s'impegna a garantire che, su richiesta di…
- Art. 19Operazioni di infiltrazione 1. La Parte richiedente e la Parte richiesta possono…
- Art. 20Squadre investigative comuni 1. Le autorita' competenti di due o piu' Parti' possono…
- Art. 21Responsabilita' penale riguardo ai funzionari Nel corso delle operazioni di cui agli…
- Art. 22Responsabilita' civile riguardo ai funzionari 1. Quando, conformemente agli articoli…
- Art. 23Protezione dei testimoni Se una Parte fa domanda d'assistenza in virtu' della Convenzione…
- Art. 24Misure provvisionali 1. Su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta, in…
- Art. 25Confidenzialita' La Parte richiedente puo' domandare alla Parte richiesta di garantire la…
- Art. 26Protezione dei dati 1. I dati personali trasmessi da una Parte a un'altra a motivo…
- Art. 27Autorita' amministrative Ogni Parte puo', in qualsiasi momento, mediante dichiarazione…
- Art. 28Rapporti con altri trattati Le disposizioni del presente Protocollo non ostano alle norme…
- Art. 29Componimento amichevole Il «Comite' europeen pour les problemes criminels» segue…
- Art. 30Firma ed entrata in vigore 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati…
- Art. 31Adesione 1. Ogni Stato non membro che ha aderito alla Convenzione puo' aderire al…
- Art. 32Applicazione territoriale 1. Ogni Stato puo', al momento della firma del presente…
- Art. 33Riserve 1. Ogni riserva formulata da una Parte riguardo a una disposizione della…
- Art. 34Denuncia 1. Ogni Stato contraente puo', nella misura in cui cio' lo concerne, denunciare…
- Art. 35Notificazioni Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri…
