[1]Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che ha aderito alla Convenzione:

  • a)ogni firma del presente Protocollo;
  • b)il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, d'approvazione o di adesione;
  • c)ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo, in conformita' agli articoli 5 e 6;
  • d)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 7;
  • e)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 8;
  • f)ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 8;
  • g)il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 8;
  • h)ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 e la data in cui la denuncia avra' effetto.

[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente all'uopo autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO A STRASBURGO, addi' 17 marzo 1978, in lingua francese ed inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia munita di certificazione di conformita' a ciascuno degli Stati firmatari ed aderenti.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;436~art12 · fonte del testo

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