[1]Notificazioni

[2]Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa e a ogni Stato che ha aderito al presente Protocollo:

  • a)ogni firma;
  • b)il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
  • e)ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 9 e IO;
  • d)ogni riserva formulata in applicazione dell'articolo 10 paragrafo 3 e dell'articolo 21 paragrafo 5 della Convenzione, cosi' come modificati dal presente Protocollo, nonche' dell'articolo 6 paragrafo 3 del presente Protocollo e ogni ritiro di tali riserve;
  • e)ogni dichiarazione emessa in virtu' dell'articolo 12 paragrafo 1 e dell'articolo 14 paragrafo 3 della Convenzione, cosi come modificata dal presente Protocollo, nonche' dell'articolo 12 del presente Protocollo e ogni ritiro di tali dichiarazioni;
  • f)ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 14 e la data alla quale la denuncia produrra' effetto;
  • g)ogni altro atto, dichiarazione, notificazione o comunicazione relativi al presente Protocollo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Vienna, il 20 settembre 2012. in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne inviera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e agli Stati non membri aderenti alla Convenzione.

Testo vigente dal 19 agosto 2019

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;88~quarto-protocollo-addizionale-art15 · fonte del testo

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