[1]Regola della specialita'

[2]L'articolo 14 della Convenzione e' sostituito dalle disposizioni seguenti: «Regola della specialita' L'individuo che e' stato consegnato non sara' ne' arrestato, ne' perseguito, ne' giudicato, ne' condannato, ne' detenuto in vista dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, ne' sottoposto ad altre restrizioni della sua liberta' personale per un fatto qualsiasi anteriore alla consegna che non sia quello avente motivato l'estradizione, salvo nei casi seguenti:

  • a)se la Parte che l'ha consegnato vi acconsente. Una domanda sara' presentata a tale scopo, corredata degli atti previsti nell'articolo 12 e di un verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'estradato. Questo consenso sara' dato quando il reato per il quale e' chiesto implica l'obbligo dell'estradizione conformemente alla presente Convenzione. La decisione sara' presa quanto prima, ma al piu' tardi entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di consenso. Se non e' in grado di rispettare il termine previsto nel presente paragrafo, la Parte richiesta ne informa la Parte richiedente indicando i motivi del ritardo e il tempo che stima necessario per prendere la decisione;
  • b)se, avendo avuto la possibilita' di farlo, l'individuo estradato non ha lasciato nei 30 giorni successivi alla sua liberazione definitiva il territorio della Parte alla quale e' stato rilasciato o se vi e' ritornato dopo averlo lasciato. Tuttavia, la Parte richiedente potra';
  • a)procedere ad accertamenti che non implicano una restrizione della liberta' individuale dell'individuo interessato;
  • b)adottare le misure necessarie a interrompere la prescrizione conformemente alla sua legislazione, compreso il ricorso a una procedura per contumacia;
  • c)adottare le misure necessarie in vista di un eventuale rinvio dal territorio. Ogni Stato potra', al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure in qualsiasi altro momento successivo, dichiarare che in deroga al paragrafo 1 una Parte richiedente che abbia rilasciato una dichiarazione di identico tenore puo' limitare la liberta' di un individuo estradato se ha presentato la domanda di consenso prevista al paragrafo 1 lettera a e se:
  • a)contestualmente alla domanda di consenso prevista al paragrafo 1 lettera a o successivamente, notifica la data a partire dalla quale intende applicare tale restrizione; e
  • b)l'autorita' competente della Parte richiesta conferma espressamente la ricezione di tale notificazione. La Parte richiesta potra' dichiararsi contraria a questa restrizione in qualsiasi momento e in tal caso la Parte richiedente sara' tenuta a mettere fine immediatamente alla restrizione, e, se del caso, a rilasciare l'estradato. Se la qualificazione data al fatto incriminato e' modificata nel corso della procedura, l'individuo estradato sara' perseguito e giudicato soltanto nella misura in cui gli elementi costitutivi del reato nuovamente qualificato permettono l'estradizione.»

Testo vigente dal 19 agosto 2019

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