[1]di specialita'

[2]1. Ogni persona trasferita in applicazione del presente Accordo non sara' perseguita, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o sottoposta ad altra restrizione della liberta' personale, per un qualsiasi fatto anteriore al trasferimento, diverso da quello che ha motivato la condanna esecutiva, ad eccezione dei seguenti casi: a. quando lo Stato di condanna lo autorizza: a tale scopo viene presentata una domanda, corredata della relativa documentazione e di un verbale giudiziario contenente le dichiarazioni della persona condannata; tale autorizzazione viene data quando lo stesso reato per cui viene richiesta prevede l'estradizione conformemente alla legislazione dello Stato di condanna, o quando l'estradizione sarebbe esclusa solo in ragione dell'entita' della pena; b. quando, avendo avuto la possibilita' di farlo, la persona condannata non ha lasciato, nei quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva, il territorio dello Stato di esecuzione, o se vi e' ritornata dopo averlo lasciato. 2. Ciononostante, lo Stato di esecuzione puo' adottare le misure necessarie, conformemente alla propria legislazione, ivi compreso il ricorso ad un procedimento in contumacia, ai fini dell'interruzione della prescrizione.

Testo vigente dal 9 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;58~accordo-art4 · fonte del testo

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