[1]Rinuncia all'applicazione della regola della specialita'

[2]Al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure in qualsiasi altro momento successivo, ogni Stato puo' dichiarare inapplicabili le regole previste all'articolo 14 della Convenzione se, conformemente all'articolo 4 del presente Protocollo, l'individuo da esso estradato:

  • a)acconsente all'estradizione; o
  • b)avendo acconsentito all'estradizione, rinuncia espressamente all'applicazione della regola della specialita'.

Testo vigente dal 19 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;88~terzo-protocollo-addizionale-art5 · fonte del testo

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