dei Progetti 1. E' istituito un Comitato dei progetti (in appresso denominato "il Comitato") responsabile dinnanzi al Consiglio e che lavora sotto la sua direzione generale. 2. Il Comitato e' aperto alla partecipazione di tutti i membri. Il regolamento interno, la ripartizione dei voti e la procedura di voto sono le stesse, mutatis mutandis, di quelle del Consiglio. Il Comitato si riunisce di regola due volte l'anno. Tuttavia esso puo', dietro richiesta del Consiglio, riunirsi piu' di frequente. 3. Le funzioni del Comitato sono le seguenti:

  • a)esaminare e valutare a livello tecnico le proposte di progetti di cui all'articolo 24;
  • b)decidere le attivita' da intraprendere preliminarmente ai progetti;
  • c)formulare raccomandazioni al Consiglio riguardo ai progetti.

Testo vigente dal 24 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;325~art29 · fonte del testo

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