[1]Privilegi e immunita'

[2]1. L'Organizzazione ha personalita' giuridica. Essa puo', in particolare, concludere contratti, acquistare e cedere beni mobili ed immobili, nonche' stare in giudizio. 2. Appena possibile, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il Governo del paese ove e' situata la sede dell'Organizzazione (qui appresso indicato "il governo ospite") conclude con l'Organizzazione un accordo che deve essere approvato dal Consiglio, riguardante lo Statuto, i privilegi e le immunita' dell'Organizzazione, del suo Direttore esecutivo, del suo personale e dei suoi esperti, nonche' dei rappresentanti dei membri che si trovano sul territorio del Governo ospite per esercitare le loro funzioni. 3. L'Accordo di cui al paragrafo 2 e' indipendente dal presente Accordo. Esso ha tuttavia termine:

  • a)se un accordo in tal senso viene concluso tra il Governo ospite e l'Organizzazione, o
  • b)nel caso in cui la sede dell'Organizzazione non sia piu' situata sul territorio del Governo ospite, o
  • c)nel caso in cui l'Organizzazione cessi di esistere. 4. In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di cui al paragrafo 2, il Governo ospite esenta da ogni imposta:
  • a)le remunerazioni versate dall'Organizzazione ai propri impiegati, tale misura non si applica tuttavia agli impiegati che siano cittadini del membro ospite; e
  • b)gli averi, i redditi e gli altri beni dell'Organizzazione. 5. Dopo che il Consiglio ha approvato l'accordo di cui al paragrafo 2, l'Organizzazione puo' concludere con uno o piu' altri membri accordi che devono essere approvati dal Consiglio, riguardanti i privilegi e le immunita' che possono essere necessari alla corretta applicazione del presente Accordo.

Testo vigente dal 23 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395~art21 · fonte del testo

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