ed immunita' 1. L'Organizzazione e' dotata di personalita' giuridica, ed in particolare, ma ferme restando le disposizioni dell'articolo 48, paragrafo 4, dispone della capacita' di contrattare, acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, nonche' di stare in giudizio. 2. L'Organizzazione prende quanto prima le iniziative necessarie per concludere un accordo (qui di seguito denominato accordo di sede) con il governo del paese in cui l'Organizzazione ha la propria sede (qui di seguito definito governo ospite). Detto accordo dovra' vertere sullo statuto, sui privilegi e sulle immunita' dell'Organizzazione, del suo direttore esecutivo, del direttore della scorta e altro personale e degli esperti, nonche' delle delegazioni dei membri, nelle forme ritenute necessarie ai fini dell'adempimento delle rispettive funzioni. 3. In attesa della conclusione dell'accordo di sede, l'Organizzazione chiede al governo ospite di concedere, in misura conforme alla sua legislazione, l'esenzione fiscale sulle retribuzioni pagate dall'Organizzazione ai propri dipendenti, nonche' sul patrimonio, sui redditi e sulle altre proprieta' dell'Organizzazione. 4. L'Organizzazione puo' concludere con uno o piu' governi gli accordi in materia di eventuali privilegi ed immunita' che potrebbero rivelarsi necessari per il buon funzionamento del presente accordo; detti accordi dovranno ricevere l'approvazione del Consiglio. 5. Qualora la sede dell'Organizzazione sia trasferita in un altro paese, il governo di quest'ultimo provvedera' a concludere al piu' presto un accordo di sede con l'Organizzazione, soggetto all'approvazione del Consiglio. 6. L'accordo di sede e' indipendente dal presente accordo. Esso scade tuttavia: (a) per mutuo consenso del governo ospite e dell'Organizzazione; (b) qualora la sede dell'Organizzazione sia trasferita fuori dal territorio del governo ospite, oppure (c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere.

Testo vigente dal 6 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;318~art20 · fonte del testo

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