In caso di morte di un membro dell'ufficio consolare o di un membro della sua famiglia, che ha con lui convissuto, i beni mobili che rientrano nell'eredita' e che si trovano nello Stato di residenza sono esenti da imposte o tributi di qualsiasi genere, a condizione che il defunto non fosse cittadino dello Stato di residenza o che ivi non avesse risieduto stabilmente e che detti beni si trovassero in detto Stato esclusivamente in relazione al soggiorno del defunto in qualita' di membro dell'ufficio consolare o di componente della famiglia. Lo Stato di residenza consente l'esportazione dei beni mobili del defunto, ad eccezione di quelli acquistati nel territorio di detto Stato e di cui e' vietata l'esportazione.

Testo vigente dal 7 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879~art39 · fonte del testo

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