• 1)Il capo dell'ufficio consolare puo', nell'ambito della sua circoscrizione, compiere nell'ufficio consolare, nella propria abitazione e altresi', su richiesta, nelle abitazioni dei cittadini dello Stato d'invio e a bordo delle navi dello Stato suddetto i seguenti atti:
  • a)ricevere, redigere o certificare le dichiarazioni dei cittadini dello Stato d'invio;
  • b)redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti dei cittadini dello Stato d'invio;
  • c)redigere o certificare i contratti e gli strumenti unilaterali conclusi tra cittadini dello Stato d'invio, a meno che essi non siano contrari alla legislazione dello Stato di residenza e non concernano la costituzione o il trasferimento di diritti reali su beni immobili situati nello Stato di residenza;
  • d)redigere o certificare contratti, conclusi tra cittadini dello Stato di invio da una parte e cittadini dello Stato di residenza o cittadini di un terzo Stato dall'altra, allorche' l'effetto giuridico di tali contratti si produce esclusivamente sul territorio dello Stato d'invio, a condizione che non siano contrari alla legislazione dello Stato di residenza;
  • e)autenticare su documenti le firme di cittadini dello Stato d'invio;
  • f)legalizzare i documenti e le copie degli stessi;
  • g)tradurre atti e documenti e certificarne la traduzione;
  • h)ricevere in deposito dai cittadini dello Stato d'invio documenti, denaro, valori ed altri beni ad essi appartenenti.
  • 2)I documenti, il denaro, i valori e gli altri beni lasciati in deposito all'ufficio consolare in conformita' al numero 1-h) del presente articolo possono essere esportati dallo Stato di residenza soltanto in conformita' alla legislazione di questo Stato.

Testo vigente dal 7 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879~art14 · fonte del testo

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